Enojezični primeri (nepregledani od uredništva PONS)
italijanščina
Infatti, secondo l'articolo 2352 c.c., in caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto spetta, salvo patto contrario, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.
In effetti, grazie a tale definizione, rientrò nella categoria di furto l'uso non consentito della res da parte del creditore pignoratizio, del depositario, del comodatario (furtum usus).