C'è una notevole estensione della dittongazione (cuintri da contra), mentre l'intacco palatale di "ga" e "ca" anche all'interno della parola accomuna il friulano al ladino.
Gli atti concretamente incompatibili con il disposto del provvedimento giurisdizionale sono considerati come un mero fatto, da cui deriva l'acquiescenza (protestatio contra factum nihil operatur).
Nel primo caso la legge stabilisce che il responsabile del danno debba risarcire il danneggiato, essendo il suo comportamento contra jus e non iure, in assenza di una causa giustificativa.