La presenza o meno della pattuizione di riacquisto rappresenta quindi uno degli elementi essenziali di discrimine per la qualificazione tra finanziaria e “operativa”.
L'articolo 1298 c.c. statuisce che l'obbligazione solidale, nei rapporti interni, si divide pro quota e le quote s'intendono uguali, salva diversa pattuizione convenzionale.